Con Legge Regionale n. 19 del 20 aprile 2015 la Regione Marche ha approvato le “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”, in attuazione del D.lgs. 192/2005 e del D.P.R. 74/2013.
Tra i provvedimenti indicati, l’articolo 4 precisa che, come stabilito dall’articolo 7, comma 4, del D.P.R. 74/2013: “gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza”.
La dichiarazione, ovviamente, deve essere inoltre correlata in modo permanente al libretto di impianto e trasmessa al soggetto esecutore. L’Articolo 2 della legge regionale n. 19, inoltre, individua come Autorità competenti a effettuare gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio. Tutte le informazioni possono essere trovate sul sito internet del consiglio regionale.
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